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O. 20/02/2004 n. 3339d) erogare contributi ai proprietari di beni mobili, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unità immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e) erogare contributi ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di Euro 15.000,00, sulla base delle spese documentate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. 2. Per le unità immobiliari che ostacolano le opere di messa in sicurezza definitiva del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Ai proprietari di unità immobiliari da delocalizzare o da rilocalizzare è data facoltà di utilizzare il contributo per la nuova costruzione o l'acquisto nell'ambito del territorio degli altri comuni gravemente colpiti dall'evento alluvionale del 29 agosto 2003 ed individuati dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3309 del 2003. 4. Al fine di attuare il procedimento volto all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, il commissario delegato può avvalersi dei sindaci dei comuni interessati ai fini dell'istruttoria e dell'erogazione dei contributi. 5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati al netto delle eventuali anticipazioni già concesse ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003. 6. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi. 7. È ammessa la cumulabilità fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato. 8. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono consentiti lavori in economia; i relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti. 9. Nell'ambito dell'erogazione dei fondi da assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta ovvero sgomberata e di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti per l'autonoma sistemazione, il commissario delegato può autorizzare i sindaci ad erogare i contributi anche in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla norma sopra citata e comunque nel limite massimo di Euro 750, adeguatamente motivando circa la ricorrenza delle accertate condizioni di eccezionalità. Art. 4. 1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi, nel limite massimo del 70% dei danni subiti, per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati, sulla base delle risorse disponibili, e comunque fino ad un massimo di Euro 500.000,00 per ogni unità produttiva danneggiata, attinenti le imprese industriali, artigianali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, società sportive e associazioni di volontariato, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi. 2. L'ammontare del danno subito di cui al comma 1 è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene distrutto o danneggiato, effettuata da parte dei gruppi tecnici di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003. Tale determinazione rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso. Nel caso di lavori in economia possono essere concessi contributi nel limite del 70% dei danni subiti e fino ad un massimo di Euro 25.000,00. La relativa rendicontazione avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, i cui contenuti siano riscontrabili dalla contabilità aziendale. 3. I contributi di cui ai commi precedenti possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione, maggiorata dagli eventuali interessi. 4. Il commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 6.000,00, e nel limite del 70% delle spese sostenute per l'affitto di immobili e di macchinari ed attrezzature i cui contratti siano stati stipulati successivamente ed a causa degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, necessari per la continuazione dell'attività d'impresa, entro un periodo di dodici mesi dalla data degli eventi alluvionali. 5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. È ammessa la cumulabilità fra i contributi di cui al presente articolo ed eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi pubblici, entro il limite dell'ammontare del danno determinato. 7. Le modalità procedurali per l'applicazione dei benefici disposti dal presente articolo sono fissate con provvedimento del commissario delegato. Art. 5. 1. I contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 6 della presente ordinanza, sono erogati dal commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarà ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria. 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Dipartimento della protezione civile entro quindici giorni dal successivo invio. Art. 6. 1. Il commissario delegato è autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalità procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario delegato, contributi fino al 70% della spesa sostenuta previa stima effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo di Euro 800.000,00, per il ripristino: del patrimonio edilizio; delle infrastrutture pubbliche non ricomprese nel programma di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza 3309 del 2003; per il riavvio delle attività d'impresa. 2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto. Art. 7. 1. Il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 3309 del 2003 non può superare i dodici mesi di sospensione dell'attività d'impresa. 2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 3309 del 2003 le parole «è pari all'ammontare dei mancati introiti» sono sostituite dalle seguenti «è concesso»; dopo la medesima lettera b) è aggiunta la seguente: «c) un contributo fino ad un massimo di 100.000,00, a favore delle imprese che abbiano subito una riduzione del reddito a causa dell'evento calamitoso del 29 agosto 2003. Il predetto contributo è commisurato al 70% della differenza fra gli introiti realizzati nel periodo settembre-novembre 2002, e gli introiti dello stesso periodo del 2003, purchè la riduzione sia pari o superiore alla misura del 20%». 3. Al comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3309 del 2003, dopo le parole «di cui all'art. 7» è aggiunto il seguente periodo «A carico delle medesime risorse sono posti gli oneri sostenuti dal Corpo dei vigili del fuoco inerenti al ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nelle fasi dell'emergenza ». Art. 8. 1. Al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove necessario, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 del 2003, è autorizzato ad avvalersi delle seguenti deroghe: art. 1, comma 1, del Decreto- Legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 267/1998, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili distrutti e danneggiati nelle zone diverse da quelle individuate e perimetrate ai sensi dell'art. 1, comma 2; art. 1, comma 1, e art. 3-ter del Decreto-Legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in Legge 11 dicembre 2000, n. 365; Legge regionale n. 7/2000. 2. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n. 355, appositamente trasferite sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 33 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 3. L'assessore regionale alla protezione civile - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. Art. 9. 1. Per la regione e per i comuni gravemente colpiti dagli eventi alluvionali, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui trattasi, non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza. Art. 10. 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui in premessa, e nei limiti di vigenza dello stesso, il commissario delegato è autorizzato ad assumere e a utilizzare mediante il ricorso al lavoro temporaneo di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, fino a quindici unità di personale, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti nell'art. 10, comma 1, del contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale. Il personale può essere destinato anche alle amministrazioni comunali colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Art. 11. 1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2004 Il Presidente: Berlusconi |
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